REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA MSP ITALIA

 

M.S.P. ITALIA

Regolamento di Giustizia Sportiva

Titolo I – Principi Generali, organi e sanzioni
Titolo II – La giustizia disciplinare di livello
partecipativo
Titolo III – La giustizia disciplinare di livello
associativo
Titolo IV – L’impugnazione di provvedimenti
amministrativi

 

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI, ORGANI E SANZIONI
ARTICOLO 1
PRINCIPI GENERALI
1. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei regolamenti M.S.P.-Italia, l’osservanza dei principi dell’ordinamento sportivo, nonché della legislazione Italiana ed Europea, l’esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di competizione leale, la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, la decisa opposizione in qualsivoglia modo all’uso di sostanze stupefacenti e/o dopanti, la decisa opposizione ai maltrattamenti contro persone e animali, all’uso della violenza fisica e al ricorso alle aggressioni verbali, e la ferma contrarietà ad ogni forma di truffa, raggiro e scorrettezza contabile, sono garantiti da specifici Organi di Giustizia disciplinare aventi competenza su tutti i tesserati M.S.P. Italia.
2. Le decisioni dagli organi di Giustizia M.S.P. hanno effetto nei confronti di tutti i soggetti sottoposti all’osservanza delle norme e disposizioni emanate dall’M.S.P.

ARTICOLO 2
PRESCRIZIONI DIRIMENTI ALL’ESERCIZIO DELL’AZIONE DISCIPLINARE

1. L’azione disciplinare non può essere esercitata trascorsi tre anni dalla data di consumazione dell’illecito.
2. Ove iniziata entro i tre anni l’azione disciplinare interrompe definitivamente la prescrizione.
3. Se per il medesimo fatto è iniziata l’azione penale ordinaria, anche per il procedimento disciplinare il termine sarà quello di prescrizione applicabile al reato ipotizzato.

ARTICOLO 3
GLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA M.S.P. – ITALIA
1. Sono Organi di Giustizia:
a) Il Giudice Unico Nazionale di settore e sezione;
b) Il Giudice Unico Periferico di settore e sezione;
c) Il Collegio dei Probiviri;
d) La Commissione d’Appello;
e) Il Procuratore Sociale e la Procura Sociale
f) Il Responsabile del Codice di Comportamento Sportivo.
2. Gli organi di giustizia sportiva agiscono in piena autonomia. I supporti organizzativi e strumentali sono assicurati da M.S.P.-Italia.
3. All’interno di M.S.P.-Italia sono incompatibili con la carica di membro del Collegio dei Probiviri, di membro della Commissione d’Appello e di Procuratore Sociale, le funzioni di Presidente o Vicepresidente Nazionale, di Consigliere Nazionale, di Segretario Nazionale, di Presidente Regionale e Provinciale.

ARTICOLO 4
LE SANZIONI
1. Al fine unico di tutelare i principi che regolano il corretto svolgimento della vita associativa e della pratica sportiva che si svolge all’interno di essa, gli organi di Giustizia possono irrogare diverse tipologie di sanzioni disciplinari.
2. A) Sanzione da pratica sportiva: essa riguarda unicamente la modalità di esercizio di manifestazioni sportive e può assumere la connotazione ritenuta d’uopo dal Giudicante; a titolo esemplificativo si indicano: la squalifica per uno o più giornate nell’ambito di un torneo, la penalizzazione in punteggi o tempi, la multa in denaro. Abilitati a questa fattispecie di intervento disciplinare sono:
– per le manifestazioni o attività di livello nazionale il giudice arbitro in loco, il Giudice Unico Nazionale e la Commissione d’Appello;
– per le manifestazioni o attività non di livello nazionale il Giudice-arbitro in loco, il Giudice Unico Territoriale, i Giudici Unici di settore, i facenti funzione di giudici sportivi in loco: in caso di incertezza sul soggetto giudicante competente in una qualche manifestazione o attività di livello non nazionale, qualsiasi iscritto ad M.S.P. ed alla manifestazione in oggetto, può richiedere l’indicazione di chi sia il Giudice addetto e con quali metodi procedurali al Presidente provinciale del luogo ove si svolge la manifestazione, la cui delibera è vincolante.
3. Sono provvedimenti disciplinari di competenza del Collegio dei Probiviri e della Commissione d’Appello le seguenti sanzioni sub indicate B), C), D), E).
B) L’ammonizione scritta, con invito a cessare immediatamente il comportamento censurato, e come sanzione accessoria ed eventuale, la richiesta di lettera di scuse al danneggiato.
Il collegio che ha emesso l’ammonizione scritta ha la facoltà di instaurare d’ufficio e per direttissima un nuovo procedimento in caso di mancato o non puntuale adempimento al provvedimento di ammonizione;
C) La sospensione da carica M.S.P. per un tempo determinato;
D) La sospensione da M.S.P. per un tempo determinato;
E) La radiazione. Essa può essere dichiarata immediatamente esecutiva, inaudita altera parte, dal Collegio dei Probiviri.
4. F) La declaratoria di sussistenza in capo ad un tesserato di una causa di sospensione ai sensi dell’art. 11 del Codice di Comportamento sportivo deliberato dal C.O.N.I., è atto amministrativo di competenza del Responsabile per il Codice di Comportamento Sportivo.

TITOLO II
PROCEDURA DISCIPLINARE DI LIVELLO PARTECIPATIVO
ARTICOLO 5
G.U.N.
1. Il Giudice Unico Nazionale, previsto nell’art. 22 dello statuto M.S.P., è il Giudice disciplinare della pratica ludica e agonistica. La sua funzione è quella di tutelare il corretto svolgimento di attività e manifestazioni ludiche o agonistiche nazionali e territoriali M.S.P., è sempre competente in relazione ai ricorsi contro le squalifiche comminate dai giudici arbitri in loco durante le gare di livello nazionale.
2. Il Giudice Unico Nazionale, come quello territoriale, periferico o di settore, può deliberare unicamente le sanzioni di cui all’art. 4 comma 2 lett. A) del presente regolamento. Il ricorso va presentato nelle forme e nei modi indicati all’art. 7 con fax alla sede M.S.P.- Giustizia (045 8014332) ed è deciso entro 12 ore.
3. Avverso la decisione del Giudice Unico, per le gare nazionali è ammesso, con le forme e modalità indicati all’art. 10, ulteriore ricorso ala Commissione d’Appello che deciderà entro 48 ore dalla ricezione.
4.I termini di 12 ore e di 48 ore di cui al presente articolo sono sospesi nei giorni festivi e prefestivi.
ARTICOLO 6
GIUDICI PERIFERICI
1. Con riferimento all’attività ludica e/o agonistica non nazionale il Giudice Unico Nazionale è Giudice d’Appello sui ricorsi per l’impugnazione delle decisioni dei Giudici Periferici previsti dall’art. 23 dello Statuto, o, in mancanza di essi, per l’impugnazione delle decisioni prese dai giudici– arbitri in loco, o dei soggetti facenti funzioni di giudice sportivo in loco.
2. Appositi regolamenti locali o di settore gestiscono l’attività non nazionale, in mancanza si applicano gli usi, l’equità ed i regolamenti federali della disciplina sportiva praticata.
ARTICOLO 7
RICORSO AL G.U.N.
Ogni ricorso, di qualunque tipo, al Giudice Unico Nazionale deve contenere, a pena di nullità:
a) L’identificazione del ricorrente, il suo ruolo nel M.S.P., l’identificazione della controparte correlata da un suo recapito almeno telefonico, le motivazioni poste a base del ricorso, la richiesta al Giudice Unico, un indirizzo mail o fax cui inviare la deliberazione, ricevuta di versamento di Euro 50.00 a favore di M.S.P.-Italia, sede Nazionale.
b) Le controdeduzioni della controparte vengono richieste dal Giudice Unico Nazionale, il quale fissa un termine per il deposito, spirato il quale delibera sulla base delle documentazioni ricevute.
Ove le controparti siano più d’una è necessaria l’individuazione correlata da recapito di ciascuna, ed a ciascuna vengono richieste controdeduzioni.
c) In caso di impugnazione di provvedimento del giudice arbitro o del giudice periferico o di settore, occorre allegare il provvedimento impugnato. E’ facoltà di tutte le parti allegare documenti e dichiarazioni testimoniali, sottoscritte dai testi.

TITOLO III – LA GIUSTIZIA DISCIPLINARE DI LIVELLO ASSOCIATIVO
ARTICOLO 8
PROCURATORE SOCIALE E PROCURA SOCIALE
1. Il Procuratore Sociale e la Procura Sociale, d’ora in poi definiti cumulativamente “Procura”, sono organi previsti dall’art. 26 dello Statuto, e sono gli unici soggetti abilitati ad esercitare l’azione disciplinare di livello associativo, su impulso autonomo o per impulso promanante da denuncia esterna. La Procura è diretta e gestita dal Procuratore Sociale e svolge le funzioni inquirenti e requirenti ogni qualvolta reputi sussistere gli estremi per l’applicazione delle misure indicate nelle lett. B) – C) – D) – E) dell’art. 4 comma 3.
2. La denuncia alla Procura Sociale deve essere inviata a mezzo fax alla sede di M.S.P. – Giustizia (045 8014332) correlata col pagamento di Euro 150 alla sede nazionale. Il Procuratore Sociale, ricevutala, può decidere di istruirla personalmente o delegarla ad un componente della procura sociale; in ogni caso entro 30 gg. dalla ricezione, la Procura deve o emettere provvedimento di archiviazione, non reclamabile, oppure viceversa, in uno con la richiesta alla sede nazionale di restituzione degli Euro 150 al denunziante, inviare istanza di deferimento al Collegio dei Probiviri correlata dalle motivazioni in merito alla sussistenza di responsabilità e da eventuali documenti d’accusa; non è obbligatorio che la Procura chieda una specifica condanna, potendosi limitare alla richiesta di applicazione della misura disciplinare ritenuta adeguata al caso.
3. La Procura può autonomamente inviare l’istanza di deferimento di cui al comma precedente anche in assenza di denuncia.
4. In caso di deliberazione assolutoria da parte del Collegio dei Probiviri la Procura non ha facoltà di appello, ce l’ha invece in caso di qualsivoglia tipo di condanna in primo grado.

ARTICOLO 9
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1. Il Collegio dei Probiviri, d’ora in poi definito “Collegio”, è Giudice di primo grado incaricato alla deliberazione delle sanzioni indicate all’art. 4 comma 3 lett. B) – C) – D) – E) di questo regolamento.
2. Procedura: entro 10 giorni dalla ricezione dell’istanza di deferimento della Procura, il Collegio, se non decide di emettete immediata delibera assolutoria, invia all’interessato l’istanza di deferimento, con i documenti ad essa correlati, e l’indicazione del termine entro il quale devono pervenire al suddetto fax di M.S.P.-Giustizia le sue memorie difensive, eventuali documenti correlati ed indicazione del proprio fax o mail cui inviare la delibera. Alla ricezione di ciò, ove la Procura non richieda termini per controrepliche, entro 10 giorni il collegio emette la delibera. Ove la Procura chieda termini, questi vengono concessi con improrogabile concessione di termine ulteriore alla difesa per controrepliche definitive, alla ricezione delle quali la delibera del Collegio viene inviata alle parti entro 10 giorni.
3. Il Collegio opera e decide su ogni questione con tre membri, tra cui il suo Presidente che sceglie per ogni procedimento gli altri due membri, con preferenza tendenziale per i membri effettivi. Il collegio decide a maggioranza, in caso di parità vale il voto del Presidente, le votazioni sono segrete.

4.Avverso le sentenze del Collegio è ammesso ricorso alla Commissione d’Appello, che deve venir presentato entro 30 giorni nelle forme e con gli adempimenti di cui al successivo art. 10 dalla comunicazione della delibera del Collegio, la quale, allo spirare del suddetto termine, diviene definiva.

5. Tutti i procedimenti avanti tutti gli organi del presente regolamento avvengono per iscritto con scambi via fax o via mail. Nei casi in cui si debba comunicare all’indirizzo, vale quello ultimo fornito dall’interessato alla Segreteria Nazionale MSP.
ARTICOLO 10
LA COMMISSIONE D’APPELLO
1. Sia il Collegio dei Probiviri che la Commissione d’Appello decidono in totale autonomia e senza alcuna sottordinazione al principio del petitum.
2. L’impugnazione in appello avviene, a pena di nullità, in ogni caso con il versamento di euro 500 alla sede nazionale M.S.P. e l’invio del ricorso in Appello al fax di M.S.P.-Giustizia, 045 8014332.
La Commissione d’Appello fissa il termine per replica alle altre parti, spirato il quale, in forza degli atti e documenti in suo possesso, emette la delibera definitiva, di conferma o di riforma, totale o parziale.

TITOLO IV – LA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA
ARTICOLO 11
IL COMMISSARIAMENTO
1. Il commissariamento di un comitato territoriale M.S.P. è atto amministrativo di immediata esecuzione e di competenza del Presidente Nazionale, con ratifica di altri organi esecutivi, atto non soggetto a prescrizioni e non vincolato in alcun modo a responsabilità disciplinare, anche se questa può sussistere cumulativamente ad esso.
2. Il commissariamento, pur immediatamente esecutivo, è impugnabile al Collegio dei Probiviri da qualsiasi Presidente Regionale M.S.P. in carica e dunque non commissariato.
L’impugnazione deve essere presentata alla sede M.S.P. – Giustizia via fax (045 8014332) entro 15 giorni dal provvedimento di commissariamento e deve essere correlata dal versamento di Euro 500 alla sede nazionale.
3. Il Collegio dei Probiviri, concede termine al Presidente per memorie, spirato il quale, decide entro 48 ore con delibera. Tale delibera è impugnabile alla Commissione d’Appello entro i successivi 5 giorni col versamento di ulteriori Euro 500 alla sede nazionale e deposito dei motivi d’Appello a M.S.P.-Giustizia. La Commissione d’Appello, concede termine alle parti appellate per memorie, spirato il quale emette delibera definitiva, ai sensi dell’art.10 ultimo comma.

ARTICOLO 12
IL RESPONSABILE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO
1. Il responsabile del Codice di Comportamento Sportivo vigila senza termini prescrizionali sull’esatto rispetto del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I. da parte di ogni associato M.S.P.-Italia. In caso di violazione ha facoltà di inviare lettera di richiamo al trasgressore e, nei casi più gravi, comunicazione al Procuratore Sociale per i provvedimenti disciplinari del caso.
2. In ipotesi di sospensione automatica di un iscritto, quindi in caso di sua condanna penale per uno dei gravi reati indicati nella tabella richiamata dall’art. 11 del Codice C.O.N.I. di Comportamento Sportivo, il Responsabile si limita a rilevare la sussistenza di un caso di automatica sospensione dagli incarichi ricoperti in ambito M.S.P. per intervenuta condizione prevista dall’art. 11. All’uopo apre un fascicolo e comunica la sospensione automatica dell’interessato agli organi esecutivi M.S.P.-Italia.
3. L’art. 11 del Codice C.O.N.I. di Comportamento Sportivo è valutato in senso restrittivo da M.S.P.-Italia, e cioè nel senso che chiunque abbia subìto condanna penale di primo grado o d’appello o definitiva per i gravi reati previsti nella Tabella allegata al Codice C.O.N.I. di Comportamento Sportivo, resta sospeso fino alla eventuale successiva sentenza penale assolutoria, mentre chi subisce provvedimento cautelare penale viene sospeso per 18 mesi, salvo venir risospeso in caso di sentenza di condanna. Le sentenze di patteggiamento e di oblazione penali equivalgono, ai fini della sospensione in ambito M.S.P. Italia, a sentenza di condanna penale definitiva.
4. Contro il rifiuto da parte del Responsabile di inserire o chiudere un fascicolo di sospensione ex art. 11 Codice di Comportamento Sportivo, chiunque può svolgere ricorso al Collegio dei probiviri e successivo appello. Entrambe le procedure devono essere gestite nelle forme e modalità indicate al precedente all’art. 11.

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

Approvato dall’Assemblea Nazionale M.S.P. Italia, in Torino lì 6 aprile 2013

 

 

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA
MOVIMENTO SPORTIVO POPOLARE – ITALIA

 

———————————————
QUADRO RIEPILOGATIVO PROCEDURALE
1.Disciplina della pratica sportiva, livello territoriale – Sanzioni comminate da Giudici-Arbitri in loco.
Ricorso in primo grado al Giudice Unico Territoriale o di settore o al facente funzione di giudice sportivo.
Appello al Giudice Unico Nazionale.
2.Disciplina della pratica sportiva, livello nazionale – sanzioni comminate dai Giudici-Arbitri in loco.
Ricorso in primo grado al Giudice Unico Nazionale.
Appello alla alla Commissione d’Appello.
3.Provvedimenti di richiamo, ammonizione, sospensione, radiazione
Denuncia alla Procura Sociale, o azione diretta da parte di essa.
Procedura di primo grado al Collegio probiviri
Appello alla Commissione d’Appello
4.Provvedimenti amministrativi di commissariamento o di natura etico – sportiva
Ricorso in primo grado al Collegio Probiviri
Appello alla Commissione d’Appello
———————————————-