Il dipartimento dello sport, ha diramato il vademecum, per l’inserimento dei lavoratori sportivi all’interno del Registro delle attività sportive dilettantistiche.
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Dallo scorso 1° luglio è entrata in vigore la riforma del lavoro sportivo con cui si prevede il riordino delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici.
Rinviata più volte, la riforma organica dello sport ha iniziato il suo percorso con la Legge delega numero 86/2019 cui sono seguiti cinque decreti attuativi. Ad oggi si è peraltro in attesa di un ulteriore decreto correttivo, anticipato in conferenza stampa l’8 giugno 2023 dal Ministro per lo Sport Andrea Abodi e dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone.
Tra le novità di maggior rilievo spicca l’eliminazione della distinzione tra settore professionistico e dilettantistico, grazie ad una definizione unitaria del lavoratore sportivo.
La riforma, in realtà, tocca in minima parte il mondo del professionismo, per dedicarsi soprattutto allo sport dilettantistico, caratterizzato da oltre 350 discipline. Vengono in particolare previste novità fiscali e contemplate una serie di tutele di tipo previdenziale ed assicurativo.
Analizziamo la riforma in dettaglio.
Ai sensi dell’articolo 25, comma 1, Decreto legislativo 28 febbraio 2021 numero 36, si considera lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo.
E’ lavoratore sportivo anche ogni tesserato che, a fronte di un corrispettivo, svolge mansioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva, individuate dai regolamenti tecnici dei singoli enti affiliati, con esclusione dei collaboratori amministrativo – gestionali.
Si parla di lavoratore sportivo, in definitiva, ogni qual volta il soggetto è tesserato e svolge (verso corrispettivo) le mansioni indicate nel citato comma 1, articolo 25 ovvero quelle rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affiliati, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva.
Nel momento in cui ne ricorrono i presupposti l’attività di lavoro sportivo (articolo 25, comma 2) può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, anche nella forma delle collaborazioni coordinate e continuative, fatta salva l’applicazione dell’articolo 2, comma 1, lettera d), Decreto legislativo numero 81/2015, con cui si esclude la presunzione di subordinazione nei confronti delle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle Associazioni (ASD) e Società sportive dilettantistiche (SSD) affiliate alle Federazioni sportive nazionali (FSN), alle Discipline sportive associate (DSA) e agli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI, come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della Legge numero 289/2002.
Come rilevato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, nell’approfondimento del 27 giugno 2023, la presunzione semplice contenuta nel D.Lgs. numero 81/2015 può essere tramutata in “presunzione di tipo legale” attraverso la certificazione del contratto ai sensi dell’art. 75 e seg del D.Lgs. n. 276/2003, procedura che non può che essere fortemente consigliata come elemento deflattivo del contenzioso, visto l’elevato livello di contestazioni riguardanti la qualificazione del rapporto presente nel settore”.
Nell’ambito del lavoro sportivo non è ammesso l’utilizzo del lavoro occasionale di tipo accessorio (PrestO) di cui al Decreto – legge numero 50/2017.
Concentrandoci su quello che è il contratto di lavoro subordinato sportivo, quest’ultimo può contenere un termine finale, senza causale, non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto.
E’ consentita comunque:
Al contrario, il contratto non può contenere riserve di non concorrenza post contrattuale. Ammessa invece una clausola compromissoria che deferisce le controversie concernenti l’attuazione del contratto a un collegio arbitrale, stabilendo il numero e i nominativi degli arbitri, ovvero la modalità di nomina.
Ai rapporti non si applicano comunque le seguenti disposizioni:
Da ultimo, in caso di sanzioni disciplinari irrogate da Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva non si applicano le disposizioni dell’articolo dello Statuto dei Lavoratori (Legge numero 300/1970).
Le attività rese dagli atleti come prestazione principale, ovvero prevalente e continuativa, nel settore professionistico, si presumono oggetto di contratto di lavoro subordinato.
Può tuttavia trovare spazio un rapporto di lavoro autonomo quando ricorre almeno uno dei seguenti requisiti:
Il rapporto di lavoro si formalizza con assunzione diretta. La forma scritta del contratto è richiesta ad sustantiam secondo un modello – tipo predisposto ogni tre anni, in conformità al Ccnl, dalla Federazione Sportiva Nazionale e Disciplina Sportiva Associata, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale delle categorie di lavoratori interessate.
Nell’area del dilettantismo il rapporto si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:Nell’area del dilettantismo il rapporto si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
- La durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 18 ore settimanali (destinate a diventare 24 come previsto dal decreto in via di emanazione), senza considerare il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- Le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico – sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.
All’Associazione Sportiva Dilettantistica o Società Sportiva Dilettantistica è fatto obbligo di comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche (RAS), i dati necessari all’individuazione del rapporto.
I compensi dei lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo non vengono più qualificati come redditi diversi bensì come redditi da lavoro. Gli stessi non costituiscono base imponibile ai fini fiscali sino all’importo complessivo annuo di 15 mila euro.
La soglia in parola dev’essere intesa come soggettiva, riferita a ciascun lavoratore.
Se l’ammontare delle somme supera il tetto di 15 mila euro, soltanto la parte eccedente concorre a formare il reddito.
All’atto del pagamento è fatto obbligo al lavoratore sportivo di autocertificare l’ammontare dei compensi già percepiti, per prestazioni analoghe, complessivamente rese nell’anno.
La riforma del lavoro sportivo ridefinisce il trattamento previdenziale dei compensi riconosciuti ai lavoratori sportivi a seconda della tipologia di rapporto lavorativo intrattenuto.
A prescindere dal settore professionistico o dilettantistico, i lavoratori sportivi subordinati saranno iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti dell’Inps, che assume ora la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.
Saranno altresì iscritti al Fondo Pensione in parola i lavoratori sportivi autonomi e i collaboratori coordinati e continuativi operanti nel settore professionistico.
Grazie alla riforma vengono adeguate anche le aliquote contributive, riallineandole alla generalità dei lavoratori dipendenti. Prevista invece l’esclusione di:
Da ultimo, nell’area del dilettantismo, i lavoratori con contratto di co.co.co. o che svolgono prestazioni autonome saranno iscritti alla Gestione Separata Inps. Tuttavia, fino a 5 mila euro non vi sarà alcun assoggettamento a contributi. Sulla parte eccedente, è prevista un’aliquota da dividersi in due terzi a carico del committente ed un terzo a carico del collaboratore, pari complessivamente al 25% più il 2,03% di contributi minori assistenziali. Per i soggetti già pensionati o assicurati ad altre forme previdenziali obbligatorie l’aliquota è fissata al 24%.
Come ulteriore misura agevolativa, la base imponibile sarà ridotta del 50% sino al 31 dicembre 2027.
Con il Dlgs n. 36/2021 sono stati introdotti degli elementi nuovi per gli statuti delle organizzazioni sportive.
Oggetto sociale – In primis, nella redazione dello statuto bisogna prestare attenzione alla definizione dell’oggetto sociale , in quanto è diventato necessario specificare:
Attività diverse – L’organizzazione sportiva può esercitare, il decreto legislativo anche le attività diverse da quelle sopra elencate . La condizione è che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano”.
Il dDgs n. 36/2021 non prevede un termine entro cui è necessario adottare tali modifiche ma lo schema di decreto legislativo correttivo (approvato lo scorso 31 maggio 2023) al Dlgs n. 36/21 prevede che si possa procedere entro il 31 dicembre 2023.
La modifica dovrà essere adottata con delibera dell’assemblea straordinaria, nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto.
Nel caso di società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata, cooperative e associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica sarà necessario rivolgersi al notaio.
Ricordiamo che le associazioni che abbiano adottato lo statuto nella forma dell’atto pubblico ma non abbiano chiesto/ottenuto la personalità giuridica possono modificarlo anche con scrittura privata registrata, salva diversa disposizione statutaria.
Per semplificare la comprensione e la stesura dello stesso, rimettiamo, qui di seguito, una format standard:
Definizione di svolgimento dell’attività sportiva diretta nell’ambito del MSP Italia
Si può richiedere la propria copia contattando i nostri comitati periferici e/o scrivendo una mail con i propri dati a info@mspitalia.it
Documento tecnico-attuativo del Codice Mondiale Antidoping WADA e dei relativi Standard internazionali
NADO Italia è l’Organizzazione Nazionale Antidoping (NADO), articolazione funzionale dell’Agenzia Mondiale Antidoping (World Anti-Doping Agency WADA), costituita in virtù della Legge 26 novembre 2007 n. 230 di ratifica della Convenzione Internazionale contro il doping nello sport adottata nella Conferenza generale dell’UNESCO ed in applicazione del Codice Mondiale Antidoping (Codice WADA) del quale NADO Italia è parte firmataria.
L’intera attività di NADO Italia, svolta in condizioni di piena autonomia e indipendenza, è sottoposta a puntuale vigilanza e verifica da parte di WADA.
Documento tecnico-attuativo del Codice Mondiale Antidoping WADA e dei relativi Standard internazionali
NADO Italia è l’Organizzazione Nazionale Antidoping (NADO), articolazione funzionale dell’Agenzia Mondiale Antidoping (World Anti-Doping Agency WADA), costituita in virtù della Legge 26 novembre 2007 n. 230 di ratifica della Convenzione Internazionale contro il doping nello sport adottata nella Conferenza generale dell’UNESCO ed in applicazione del Codice Mondiale Antidoping (Codice WADA) del quale NADO Italia è parte firmataria.
L’intera attività di NADO Italia, svolta in condizioni di piena autonomia e indipendenza, è sottoposta a puntuale vigilanza e verifica da parte di WADA.