Con il Dlgs n. 36/2021 sono stati introdotti degli elementi nuovi per gli statuti delle organizzazioni sportive.
Oggetto sociale – In primis, nella redazione dello statuto bisogna prestare attenzione alla definizione dellâoggetto sociale , in quanto è diventato necessario specificare:
- l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attivitĂ sportive dilettantistiche;
- la circostanza che oltre alle attivitĂ sportive â da intendersi come lâorganizzazione e/o la partecipazione di una Asd/Ssd a competizioni sportive territoriali, nazionali ed internazionali approvate e/o indette dallâorganismo sportivo che lâha riconosciuta ai fini sportivi e affiliata, i cui risultati siano riconosciuti dallo stesso organismo â il sodalizio svolga le attivitĂ di:
- formazione, attraverso iniziative finalizzate alla formazione e allâaggiornamento dei tesserati dellâOrganismo sportivo che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi la Asd/Ssd, incluse le attivitĂ di divulgazione dei valori dello sport quale strumento di miglioramento della vita e della salute, nonchĂŠ mezzo di educazione e di sviluppo sociale, con particolare attenzione a temi come la tecnica della disciplina sportiva, i controlli sanitari, le norme di sicurezza dei tesserati, e lâordinamento sportivo. Le attivitĂ formative possono essere organizzate direttamente dallâorganismo sportivo o dalla stessa Asd/Ssd in possesso dei requisiti didattici richiesti dallâOrganismo sportivo che lâha affiliata e riconosciuta ai fini sportivi e condotte da docenti in possesso di specifiche competenze e professionalitĂ ;
- didattica, ossia lâorganizzazione o la partecipazione a corsi di avviamento allo sport e per la pratica della disciplina sportiva quando in possesso dei requisiti tecnici richiesti dallâOrganismo sportivo che lâha riconosciuta ai fini sportivi e per attivitĂ dallo stesso riconosciute;
- preparazione e assistenza all’attivitĂ sportiva dilettantistica.
AttivitĂ diverse â Lâorganizzazione sportiva può esercitare, il decreto legislativo anche le attivitĂ diverse da quelle sopra elencate . La condizione è che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentanoâ.
Il dDgs n. 36/2021 non prevede un termine entro cui è necessario adottare tali modifiche ma lo schema di decreto legislativo correttivo (approvato lo scorso 31 maggio 2023) al Dlgs n. 36/21 prevede che si possa procedere entro il 31 dicembre 2023.
La modifica dovrĂ essere adottata con delibera dellâassemblea straordinaria, nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto.
Nel caso di societĂ sportive dilettantistiche a responsabilitĂ limitata, cooperative e associazioni sportive dilettantistiche con personalitĂ giuridica sarĂ necessario rivolgersi al notaio.
Ricordiamo che le associazioni che abbiano adottato lo statuto nella forma dellâatto pubblico ma non abbiano chiesto/ottenuto la personalitĂ giuridica possono modificarlo anche con scrittura privata registrata, salva diversa disposizione statutaria.
Per semplificare la comprensione e la stesura dello stesso, rimettiamo, qui di seguito, una format standard: