Con il Dlgs n. 36/2021 sono stati introdotti degli elementi nuovi per gli statuti delle organizzazioni sportive.
Oggetto sociale – In primis, nella redazione dello statuto bisogna prestare attenzione alla definizione dell’oggetto sociale , in quanto è diventato necessario specificare:
- l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- la circostanza che oltre alle attività sportive – da intendersi come l’organizzazione e/o la partecipazione di una Asd/Ssd a competizioni sportive territoriali, nazionali ed internazionali approvate e/o indette dall’organismo sportivo che l’ha riconosciuta ai fini sportivi e affiliata, i cui risultati siano riconosciuti dallo stesso organismo – il sodalizio svolga le attività di:
- formazione, attraverso iniziative finalizzate alla formazione e all’aggiornamento dei tesserati dell’Organismo sportivo che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi la Asd/Ssd, incluse le attività di divulgazione dei valori dello sport quale strumento di miglioramento della vita e della salute, nonché mezzo di educazione e di sviluppo sociale, con particolare attenzione a temi come la tecnica della disciplina sportiva, i controlli sanitari, le norme di sicurezza dei tesserati, e l’ordinamento sportivo. Le attività formative possono essere organizzate direttamente dall’organismo sportivo o dalla stessa Asd/Ssd in possesso dei requisiti didattici richiesti dall’Organismo sportivo che l’ha affiliata e riconosciuta ai fini sportivi e condotte da docenti in possesso di specifiche competenze e professionalità;
- didattica, ossia l’organizzazione o la partecipazione a corsi di avviamento allo sport e per la pratica della disciplina sportiva quando in possesso dei requisiti tecnici richiesti dall’Organismo sportivo che l’ha riconosciuta ai fini sportivi e per attività dallo stesso riconosciute;
- preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
Attività diverse – L’organizzazione sportiva può esercitare, il decreto legislativo anche le attività diverse da quelle sopra elencate . La condizione è che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano”.
Il dDgs n. 36/2021 non prevede un termine entro cui è necessario adottare tali modifiche ma lo schema di decreto legislativo correttivo (approvato lo scorso 31 maggio 2023) al Dlgs n. 36/21 prevede che si possa procedere entro il 31 dicembre 2023.
La modifica dovrà essere adottata con delibera dell’assemblea straordinaria, nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto.
Nel caso di società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata, cooperative e associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica sarà necessario rivolgersi al notaio.
Ricordiamo che le associazioni che abbiano adottato lo statuto nella forma dell’atto pubblico ma non abbiano chiesto/ottenuto la personalità giuridica possono modificarlo anche con scrittura privata registrata, salva diversa disposizione statutaria.
Per semplificare la comprensione e la stesura dello stesso, rimettiamo, qui di seguito, una format standard: